Quando un debito va in prescrizione
Quando un debito va in prescrizione e perché il creditore deve agire prima
Hai un credito da recuperare e vuoi sapere quanto tempo hai a disposizione prima che il debitore possa sottrarsi al pagamento? Conoscere tempistiche e scadenze delle azioni utili a far valere i propri diritti è indispensabile per non perdere il proprio credito. È opportuno quindi sapere quando un debito va in prescrizione e fare in modo di sollecitare il relativo pagamento entro i termini previsti a norma di legge, superati i quali la controparte può ottenere di essere liberata a tutti gli effetti dall’obbligazione.
I termini, però, non sono uguali per tutti. Accanto alla prescrizione ordinaria esistono ipotesi di prescrizione breve e regole autonome per i debiti fiscali, che seguono scadenze proprie a seconda del tributo o del contributo dovuto.
Prescrizione ordinaria dei debiti: cos’è, quanto dura e le eccezioni
La prescrizione ordinaria, secondo quanto riportato all’articolo 2946 del Codice Civile, vede estinguersi i diritti sul credito trascorsi 10 anni, salvo casi particolari previsti in materia.
Un caso a parte è quello delle prescrizioni presuntive, disciplinate dagli articoli 2954 e seguenti del Codice Civile: non estinguono il debito nel termine indicato, ma presumono che sia già stato pagato, salvo prova contraria da parte del creditore. Riguardano, ad esempio, i diritti degli albergatori e degli osti per vitto e alloggio somministrati (6 mesi), quelli dei commercianti al minuto, dei farmacisti e dei lavoratori per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (1 anno).
Si può agire entro 3 anni per far valere i diritti dei liberi professionisti, per la prestazione offerta e per il rimborso spese relativo alla stessa. È bene ricordare che la prescrizione decorre anche in caso ci sia stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni, come previsto all’articolo 2958 del Codice Civile.
Nella maggior parte dei casi, quando un debito va in prescrizione vale il termine decennale: ha natura residuale e si applica a ogni diritto a cui la legge non assegna una durata diversa, comprese le forniture e gli appalti tra imprese. Una precisazione utile, perché la prescrizione annuale prevista per i commercianti riguarda soltanto le vendite al minuto a chi non fa commercio, non i rapporti tra aziende
Prescrizione breve: di cosa si tratta
La prescrizione breve rappresenta un’eccezione significativa: quando un debito va in prescrizione non sempre valgono i dieci anni dell’articolo 2946, perché alcune categorie di crediti si estinguono in un termine più breve di cinque anni.
Tali crediti includono:
- debiti condominiali: si riferiscono sia ai proprietari di abitazioni che ai locali adibiti a uso commerciale;
- canoni di locazione: relativi sia all’uso abitativo che non abitativo;
- bollette telefoniche: si prescrivono in cinque anni, mentre quelle relative a luce, acqua e gas si prescrivono in due anni.
Sono soggetti a prescrizione breve anche i pagamenti periodici, come:
- abbonamenti a servizi di pay-tv o piattaforme web;
- interessi sui mutui;
- utili dei soci di un’azienda.
Anche i crediti derivanti da rapporti lavorativi devono essere reclamati entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, includendo:
- stipendi;
- TFR (Trattamento di Fine Rapporto);
- indennità.
Di particolare rilevanza sono poi i debiti fiscali e i crediti verso lo Stato e le amministrazioni pubbliche, per i quali il termine quinquennale si applica, tra gli altri, a:
- tasse locali: IMU, TARI;
- sanzioni amministrative, penali e tributarie: ad esempio, multe stradali e ritardi fiscali;
- contributi previdenziali: dovuti all’INPS e all’Inail.
Questa categoria, tuttavia, non segue una regola unica e merita un approfondimento a parte.
Debiti fiscali: quando cadono in prescrizione e con quali termini
Le somme dovute all’Erario, agli enti locali e agli istituti previdenziali seguono termini propri, che variano in base alla natura del tributo iscritto a ruolo.
Parlare di prescrizione quinquennale per tutti i debiti fiscali è quindi impreciso: alcune imposte restano a dieci anni, altre si estinguono in tre. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23397/2016, hanno chiarito che la mancata impugnazione di una cartella non allunga il termine, che resta quello proprio del credito sottostante.
I termini cambiano in base alla natura del debito:
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Tipologia di debito |
Termine di prescrizione |
Riferimento normativo |
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Imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA) |
10 anni |
Art. 2946 c.c. |
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Tributi locali (IMU, TASI, TARI) |
5 anni |
Art. 2948 n. 4 c.c. |
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Sanzioni tributarie |
5 anni |
Art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997 |
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Contributi previdenziali (INPS, INAIL) |
5 anni |
L. 335/1995 |
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Bollo auto |
3 anni |
Tasse automobilistiche regionali |
Il termine decennale per i tributi erariali non è solo consolidato in giurisprudenza: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 85 del 19 maggio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate contro l’applicazione della prescrizione ordinaria decennale a IRPEF, IRES e IVA, confermando che sanzioni e interessi restano invece soggetti al termine quinquennale.
Il tema tocca anche il creditore: i crediti dell’Erario godono di privilegio ai sensi dell’articolo 2752 del Codice Civile e vengono soddisfatti prima dei chirografari.
Accertamenti patrimoniali mirati permettono di stimare il patrimonio realmente aggredibile; tra aziende valgono invece le regole della prescrizione dei crediti commerciali.
Quando vanno in prescrizione i debiti: la prescrizione estintiva
Si parla di prescrizione estintiva (articolo 2934 del Codice Civile) per indicare come ogni diritto si estingua nel caso il titolare non lo eserciti entro i tempi prefissati per legge. Al creditore spetta necessariamente farsi carico dei tentativi di recupero crediti e agire d’anticipo sui tempi di prescrizione, pena la perdita del proprio diritto. Al debitore spetta richiedere esplicitamente di potere usufruire della prescrizione per liberarsi dagli obblighi contratti senza avere provveduto al pagamento.
Il decorso del termine non basta perché il giudice applichi d’ufficio la prescrizione: è il debitore a doverla eccepire. È importante anche ricordare che non è ammesso un accordo tra le parti che modifichi i tempi di prescrizione fissati dalla legge, né è possibile rinunciare alla prescrizione in fase contrattuale. Qualunque clausola in questa direzione è da considerarsi nulla. Di fatto però il debitore può rinunciare, volontariamente o involontariamente, ad avvalersi della prescrizione dopo la scadenza dei termini e quando cioè sarebbe suo diritto usufruirne. Chi avesse pagato un debito quando già prescritto non può ottenere che l’importo corrisposto gli sia restituito.
Per stabilire quando un debito va in prescrizione vale quanto riportato all’articolo 2935 del Codice Civile: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel conto rientreranno tutti i giorni del calendario, feriali e festivi, senza esclusioni.
È possibile interrompere la prescrizione? Te lo dice Credit Group Italia
Sì, in due modi diversi:
- per iniziativa del creditore, con solleciti di pagamento indirizzati al debitore, purché in forma scritta;
- per riconoscimento del debitore, anche inavvertitamente, quando ammette per iscritto la propria obbligazione: accade, ad esempio, se propone un piano di rientro o un pagamento parziale riconoscendo il debito.
Tra gli atti del creditore il più incisivo è la messa in mora del debitore: interrompe i termini e può produrre anche gli altri effetti della mora, inclusa la maturazione degli interessi dovuti secondo il caso concreto. Lo stesso effetto hanno le azioni giudiziali successive, dal decreto ingiuntivo all’atto di precetto fino al pignoramento.
Sapere quando un debito va in prescrizione è solo il primo passo: noi di Credit Group Italia monitoriamo le scadenze e curiamo gli atti interruttivi. Contattaci per una verifica delle tue posizioni aperte.