Insinuazione al passivo: cosa fare quando scatta la liquidazione giudiziale

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Insinuazione al passivo, il passaggio obbligato per non perdere il credito

Un tuo cliente è entrato in liquidazione giudiziale e hai appena ricevuto la PEC del curatore? Da quel momento c’è un solo modo per far valere il tuo credito sul patrimonio del debitore: presentare l’insinuazione al passivo

Con l’apertura cambiano infatti le regole del recupero: salvo le poche eccezioni previste dalla legge, il creditore non può più agire individualmente sui beni compresi nella procedura, perché il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (art. 150 CCII). Il patrimonio dell’impresa passa sotto l’amministrazione del curatore e viene destinato a tutti i creditori secondo l’ordine stabilito dalla legge, senza che il più rapido ad agire possa avvantaggiarsi sugli altri.

Chi non presenta la domanda resta escluso dalla distribuzione del ricavato, anche se il credito è documentato o già riconosciuto da un giudice. Quanto si recupera dipende poi dall’attivo disponibile e dal grado riconosciuto al credito, privilegiato o chirografario.

Termini stretti e contenuto fissato dalla legge rendono decisivi i primi giorni: una domanda completa e presentata in tempo concorre a tutte le ripartizioni, mentre un errore o un ritardo può ridurre, anche di molto, la somma incassata.

Cos’è l’insinuazione al passivo e chi deve presentarla

L’insinuazione al passivo è la domanda con cui il creditore chiede che il proprio credito sia accertato e iscritto nello stato passivo, l’elenco dei crediti ammessi alla distribuzione dell’attivo. Riguarda tutti i creditori: ogni credito, compresi quelli assistiti da ipoteca, pegno o privilegio, deve essere accertato secondo le regole del concorso (art. 151 CCII).

La liquidazione giudiziale, che dal 15 luglio 2022 ha sostituito il fallimento ed è una delle procedure concorsuali previste dall’ordinamento, si apre con la sentenza con cui il tribunale accerta lo stato di insolvenza dell’imprenditore, nomina il curatore e fissa l’udienza per l’esame dello stato passivo.

La domanda riguarda quindi fornitori, professionisti, banche, lavoratori ed enti, senza distinzione tra chi possiede già un titolo e chi no. Anche chi ha ottenuto una sentenza o un decreto ingiuntivo deve presentarla, perché il titolo non può più essere messo in esecuzione individualmente.

Sui decreti ingiuntivi serve però attenzione. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, il decreto è opponibile alla procedura, cioè vincola il curatore e gli altri creditori, solo se è diventato definitivo prima della sentenza di apertura. Questo significa che deve essere stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione (art. 647 c.p.c.), oppure che il giudizio di opposizione deve essersi chiuso senza più possibilità di impugnazione. La provvisoria esecutorietà non basta. Se il decreto non è definitivo, dovrai dimostrare il credito da capo davanti al giudice delegato, e anche l’ipoteca giudiziale iscritta sulla sua base non avrà effetto nei confronti degli altri creditori.

C’è poi un vantaggio che spesso si trascura: la domanda produce gli effetti di una domanda giudiziale per tutta la durata della liquidazione e fino alla conclusione dei giudizi che proseguono dopo la chiusura (art. 202 CCII). In pratica, la prescrizione del credito resta interrotta. E solo l’ammissione allo stato passivo ti permette di incassare le somme distribuite nella procedura, che nel recupero crediti dopo il fallimento di un’impresa rappresentano la principale fonte di soddisfazione per il creditore.

Cosa scrivere nella domanda e quali documenti allegare

Il calendario è scandito dalla sentenza di apertura, che fissa l’udienza di verifica entro 120 giorni dal deposito (150 nei casi di particolare complessità) e assegna ai creditori un termine perentorio per presentare le domande: almeno trenta giorni prima di quell’udienza (art. 49 CCII). Il ricorso si invia via PEC all’indirizzo del curatore indicato nell’avviso ai creditori (artt. 200 e 201 CCII) e può essere firmato anche personalmente dal creditore, senza l’obbligo di un difensore.

L’art. 201 CCII elenca gli elementi che l’atto deve contenere:

  • Procedura e creditore: indicazione della liquidazione giudiziale a cui si intende partecipare, generalità del creditore, codice fiscale e coordinate bancarie.
  • Somma richiesta: importo che si chiede di ammettere, distinguendo capitale, interessi e spese. Per i crediti chirografari gli interessi si calcolano fino alla data di apertura, perché da quel momento il loro corso si sospende agli effetti del concorso (art. 154 CCII).
  • Ragioni del credito: esposizione sintetica dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la pretesa.
  • Titolo di prelazione: eventuale ipoteca, pegno o privilegio, con la descrizione del bene su cui si esercita quando la prelazione è speciale.
  • Indirizzo PEC: recapito a cui ricevere tutte le comunicazioni della procedura.

Non hanno tutti lo stesso peso. Se manca o è del tutto incerto uno dei primi tre, la domanda è inammissibile. Se dimentichi di indicare la prelazione, invece, il credito viene trattato come chirografario, cioè senza alcuna preferenza nella distribuzione: un errore che può costare caro a chi è garantito, ad esempio, da un’ipoteca giudiziale o volontaria.

Alla domanda vanno allegate le prove del credito: contratti, fatture, documenti di trasporto, estratti delle scritture contabili ed eventuali provvedimenti del giudice.

Raccolte le domande, il curatore deposita il progetto di stato passivo almeno quindici giorni prima dell’udienza e i creditori possono inviare osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima (art. 203 CCII). All’udienza il giudice delegato decide su ciascuna richiesta, accogliendo in tutto o in parte, respingendo o dichiarando inammissibile, e rende esecutivo lo stato passivo con decreto (art. 204 CCII).

Insinuazione al passivo tardiva e opposizione: i rimedi per il creditore

Il termine dei trenta giorni non chiude definitivamente la porta. L’art. 208 CCII ammette l’insinuazione al passivo tardiva, cioè la domanda trasmessa al curatore dopo quella scadenza ma entro sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, termine che il tribunale può portare a dodici mesi nelle procedure più complesse. La forma resta quella della domanda tempestiva: cambia invece la posizione del creditore nella distribuzione.

Oltre i sei (o dodici) mesi la domanda è ammessa solo in casi eccezionali. Le ipotesi da tenere distinte sono quindi tre, ciascuna con un proprio termine e con effetti diversi sui riparti.

TIPO DI DOMANDA

TERMINE

PARTECIPAZIONE AI REPARTI

Tempestiva

Almeno 30 giorni prima dell’udienza di verifica

A tutti i riparti

Tardiva

Entro 6 mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo (fino a 12 nelle procedure complesse)

Solo ai riparti successivi all’ammissione; recupera le quote precedenti se il credito è assistito da prelazione o il ritardo non è imputabile

Ultratardiva

Oltre i 6 (o 12) mesi, finché non sono esauriti tutti i riparti, ed entro 60 giorni dalla cessazione dell’impedimento

Ammessa solo se il ritardo dipende da causa non imputabile; recupera le quote dei riparti precedenti

 

La regola è fissata dall’art. 225 CCII: chi arriva in ritardo concorre solo sulle somme non ancora distribuite, e anche le quote arretrate si prelevano da quelle. In una procedura con attivo limitato, arrivare dopo il primo riparto può voler dire non incassare nulla.

Diverso è il caso di chi si è visto respingere la domanda, ammettere il credito per un importo inferiore o collocarlo tra i chirografari anziché tra i privilegiati. Contro il decreto è possibile proporre opposizione davanti al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione del curatore (artt. 206 e 207 CCII), questa volta con l’assistenza di un legale. Lo stesso termine vale per impugnare l’ammissione di un altro creditore ritenuta ingiustificata, perché ogni credito ammesso senza fondamento riduce la quota destinata agli altri.

Un credito da far valere nella procedura? Parlane con Credit Group Italia

Un’insinuazione al passivo efficace parte prima di tutto da una ricostruzione precisa del credito. Documenti incompleti, garanzie non correttamente individuate o il mancato rispetto dei termini possono infatti incidere sull’ammissione al passivo e, di conseguenza, sulle possibilità di recupero.

Noi di Credit Group Italia affianchiamo imprese e professionisti nella gestione dei crediti verso debitori coinvolti in procedure concorsuali, integrando competenze investigative, legali e finanziarie. Analizziamo la documentazione del credito e la posizione del debitore e, attraverso il servizio di tutela legale, supportiamo il creditore anche nelle fasi giudiziali necessarie a far valere le proprie ragioni.

Nei rapporti commerciali ancora in corso, invece, il monitoraggio dei clienti, le verifiche di solvibilità e le indagini patrimoniali aiutano a individuare per tempo eventuali segnali di difficoltà finanziaria.

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    Ecco la guida "Stop ai crediti insoluti. Guida pratica per le aziende"
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