Cos’è la costituzione in mora e in cosa consiste

Cos'è la costituzione in mora e in cosa consiste

Hai un cliente che non paga e vuoi sollecitare formalmente prima di rivolgerti al giudice?

La costituzione in mora del debitore rappresenta spesso il primo vero passo per tentare il recupero del credito senza arrivare subito davanti a un giudice. Se predisposta correttamente, può favorire una soluzione della controversia in fase stragiudiziale e rafforzare la posizione del creditore qualora sia necessario proseguire per vie giudiziali.

Ma qual è il significato della costituzione in mora e come funziona nella pratica? Prima di utilizzarla è importante capire quali effetti produce e come va predisposta.

Costituzione in mora: significato ed effetti pratici

La costituzione in mora è un atto formale con cui il creditore invita ufficialmente il debitore ad adempiere al pagamento.

La messa in mora avviene attraverso una comunicazione scritta inviata dal creditore, generalmente tramite raccomandata A/R o PEC. Con questa comunicazione il debitore viene invitato ad adempiere entro un termine determinato, offrendo così la possibilità di risolvere la controversia senza ricorrere immediatamente al giudice.

Oltre a consentire l’interruzione dei tempi di prescrizione, la costituzione in mora apre la strada al risarcimento del danno provocato al creditore dal ritardo nel pagamento. Nelle obbligazioni pecuniarie, dalla mora decorrono gli interessi legali previsti dall’art. 1224 c.c.; il creditore può inoltre richiedere l’eventuale maggior danno quando ne ricorrono i presupposti.

Gli interessi moratori decorrono dal momento in cui si produce la mora: in alcuni casi ciò avviene automaticamente per legge, mentre negli altri è necessaria una richiesta scritta del creditore.

Fanno eccezione, salvo diversi accordi, i crediti per fitti e pigioni, che li producono solo dalla data di costituzione in mora secondo quanto riportato all’articolo 1282 del Codice Civile.

L’art. 1221 del Codice Civile stabilisce, inoltre, l’obbligo per il debitore sottoposto a mora di rispondere dell’obbligazione anche qualora la prestazione diventi impossibile per cause a lui non imputabili.

Ecco, in sintesi, gli effetti principali:

EFFETTO

IN COSA CONSISTE

RIFERIMENTO

Interruzione della prescrizione

Il periodo già trascorso non viene conteggiato e inizia un nuovo termine di prescrizione

Artt. 2943 e 2945 c.c.

Interessi moratori

Sul dovuto decorrono gli interessi dal giorno della mora

Art. 1224 c.c.

Passaggio del rischio

Il debitore risponde anche se la prestazione diventa impossibile per causa a lui non imputabile

Art. 1221 c.c.

Come e quando si costituisce in mora il debitore

Perché si producano gli effetti della mora devono essere verificate tre condizioni:

  • il ritardo del debitore nell’adempimento dell’obbligazione;
  • l’imputabilità di tale ritardo al debitore;
  • l’intimazione al pagamento per iscritto.

La richiesta scritta di pagamento configura quella che viene definita mora ex persona.

Esistono però alcune eccezioni. Non è invece necessaria una comunicazione scritta quando il debito deriva da fatto illecito, quando il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere oppure quando è scaduto il termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. In queste ipotesi si parla di mora ex re.

Va infine distinta la messa in mora dalla diffida ad adempiere: la prima costituisce il debitore in mora, mentre la seconda è finalizzata alla risoluzione del contratto.

Lettera di costituzione in mora, cosa contiene e come inviarla

La costituzione in mora si traduce in una lettera di messa in mora che deve contenere alcuni elementi essenziali:

  • le generalità del creditore e del debitore;
  • l’indicazione del titolo da cui nasce il credito e l’importo dovuto;
  • la richiesta esplicita di adempimento;
  • un termine congruo entro cui adempiere, da stabilire in relazione alla natura dell’obbligazione e alle circostanze del caso.

Va inviata tramite raccomandata di messa in mora A/R o PEC, così da conservare la prova della ricezione. A differenza di un sollecito informale, una messa in mora correttamente predisposta produce gli effetti giuridici previsti dalla legge.

Nella comunicazione può essere indicato che la costituzione in mora rappresenta l’ultimo tentativo di risolvere la controversia prima di ricorrere alle vie legali, ad esempio mediante decreto ingiuntivo.

La prospettiva di un’azione giudiziale e dell’aggravio degli interessi di mora può incentivare il debitore a definire la controversia prima dell’avvio della causa.

Costituzione in mora del debitore? Affidati a Credit Group Italia

Una costituzione in mora predisposta in modo non corretto può compromettere l’efficacia delle successive azioni di recupero del credito.

Per essere davvero efficace, l’atto deve essere redatto e notificato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

Noi di Credit Group Italia affianchiamo imprese e professionisti nella gestione dei crediti insoluti: dalla redazione di atti giuridicamente solidi alla valutazione della solvibilità del debitore, fino alle procedure di recupero stragiudiziale e giudiziale e alla tutela legale del credito.

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Glossario

  • Costituzione in mora. Atto formale con cui il creditore intima per iscritto al debitore di adempiere, facendo decorrere gli effetti della mora.
  • Mora ex persona. Mora che richiede un’intimazione scritta del creditore, secondo la regola generale dell’art. 1219 c.c.
  • Mora ex re. Mora automatica, che si produce senza intimazione nei casi previsti dall’art. 1219 c.c.: debito da fatto illecito, rifiuto scritto di adempiere, oppure scadenza del termine quando la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
  • Interessi moratori. Interessi dovuti al creditore per il ritardo nel pagamento, che decorrono dal giorno della mora ai sensi dell’art. 1224 c.c.
  • Diffida ad adempiere. Intimazione scritta (art. 1454 c.c.) finalizzata alla risoluzione del contratto, distinta dalla costituzione in mora.
  • Sollecito di pagamento. Richiamo informale rivolto al debitore, privo del valore giuridico e degli effetti propri della messa in mora.
  • Estinzione di un diritto per il decorso del tempo; la costituzione in mora ne interrompe i termini (art. 2943 c.c.).

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