Recupero dell’IVA su crediti insoluti

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Il recupero di un credito insoluto pone diverse questioni da affrontare e a più livelli. Alla necessità di ottenere la liquidazione della quota capitale e degli eventuali interessi con un iter di tipo giudiziale va aggiunta quella di recuperare l’IVA già versata. L’articolo 18 del decreto legge n° 73 del 25 maggio 2021 interviene in questa direzione superando la precedente normativa in materia e facilitando il recupero IVA crediti insoluti nelle procedure concorsuali.

Cosa dice la legge sul recupero dell’IVA da crediti insoluti

Il decreto 73/2021, altrimenti noto come Sostegni–bis, apporta alcune modifiche di rilievo all’articolo 26 del DPR n°633 dell’ottobre 1972, consentendo di intervenire sull’IVA già versata nel momento stesso in cui è avviata la procedura concorsuale nei confronti del debitore, senza attendere, come avveniva in precedenza, che tale procedura sia conclusa. In caso di mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo, è possibile dunque rettificare il versamento dell’IVA a partire dalla data:

  • della sentenza che dichiara il fallimento;
  • del provvedimento ordinante la liquidazione coatta amministrativa;
  • del decreto di ammissione al concordato preventivo;
  • del decreto disponente la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il provvedimento si applica alle procedure concorsuali avviate a partire dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni–bis. Al creditore è offerta la possibilità di emettere una nota di credito per l’intero importo dovuto dal debitore sottoposto a fallimento e quindi detrarre l’IVA versata e non incassata.

Per le procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021 si fa riferimento alla disciplina antecedente e di conseguenza va atteso l’esito infruttuoso di tali procedure per l’emissione della nota di variazione in diminuzione.

Resta a discrezione del creditore scegliere se attendere comunque il termine della procedura concorsuale nei confronti del debitore prima di emettere la nota di variazione, anche nei casi in cui questa opzione fosse ammessa anticipatamente come descritto.

Recupero dell’IVA su crediti insoluti: casistiche

La circolare n°20/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata a fine dicembre 2021 fornisce alcuni chiarimenti ed esempi sul tema in oggetto, recependo gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea in merito.

In caso di accordo per ristrutturazione debiti sarà necessario sempre attenderne l’omologazione, così come è necessario attendere la pubblicazione dei piani attestati nel Registro delle Imprese. Qualora siano in atto procedure esecutive individuali, la rettifica dell’IVA dipende dall’esito infruttuoso delle stesse. Il creditore dovrà quindi in questo caso attendere che il verbale di pignoramento dichiari l’assenza di beni pignorabili presso terzi o l’assenza di beni pignorabili tout court, o ancora che il debitore sia dichiarato irreperibile e/o l’accesso al suo domicilio sia impossibile al fine del pignoramento di beni mobili. In caso sia prevista un’asta per la vendita dei beni pignorati, il creditore per procedere dovrà attendere che sia andata deserta per tre volte.

L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione, e di conseguenza la possibilità di detrarre l’imposta non incassata, non può essere subordinata alla partecipazione del creditore al concorso. La mancata insinuazione al passivo fallimentare non preclude cioè la rettifica dell’imposta assolta.

Per quanto riguarda le tempistiche per l’emissione delle note di credito IVA, rimane fisso il termine di un anno previsto dal DPR 633/1972. La nota deve essere emessa entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato l’avvio della procedura concorsuale. La detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o al trimestre in cui la nota è emessa o direttamente nella dichiarazione annuale relativa all’anno di emissione della nota, secondo quanto sintetizzato dal comunicato stampa pubblicato in merito dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui, dopo avere emesso la nota di variazione in diminuzione, il corrispettivo venisse infine pagato dal debitore, in tutto o in parte, al creditore resta l’obbligo di emettere una nuova nota di variazione in aumento.

Detto questo, resta evidentemente di interesse prioritario evitare di anticipare oneri fiscali su incassi mai avvenuti. A tal fine, per limitare la possibilità di incidenti creditizi, possono rivelarsi utili strategie preventive nei confronti di potenziali clienti, incluse indagini patrimoniali finalizzate a inquadrarne non solo la situazione economico–finanziaria attuale ma anche a riscontrare eventuali inadempimenti pregressi.

Adesso che hai tutte le informazioni necessarie non perdere tempo e denaro, i tuoi crediti aspettano di essere recuperati!


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