Pignoramento del TFR: è possibile?

Pignoramento del TFR è possibile

Quando una procedura di recupero crediti giunta alla conclusione della fase giudiziale stabilisce il diritto del creditore di ottenere quanto dovuto tramite pignoramento dei beni del debitore, può entrare in gioco la possibilità di prelevare anche una quota consistente del trattamento di fine rapporto (TFR) cui ha diritto il lavoratore. Il pignoramento del TFR segue alcune regole, solo in parte simili a quelle previste per il pignoramento dello stipendio o della pensione.

TFR, pignoramento presso terzi e limiti d’azione del creditore

Il TFR è una quota di denaro accantonata automaticamente dal lavoratore dipendente, pubblico o privato, e della quale si entra in possesso una volta terminato il rapporto di lavoro, per licenziamento, dimissioni volontarie o semplice pensionamento. 

Il lavoratore può chiedere espressamente che il TFR, anziché consegnato al termine del contratto, sia versato in un fondo pensione. In alcuni casi è possibile anche chiedere al datore di lavoro di riscuoterne una parte in anticipo. Se l’azienda nella quale si lavora ha più di 50 dipendenti, il TFR è versato d’ufficio al Fondo di Tesoreria dell’INPS. 

Pignoramento del TFR: gli effetti della modalità di riscossione

La scelta della modalità di riscossione, quando è data, può avere effetti, seppure limitati, sull’eventuale pignoramento delle somme. Se infatti il lavoratore avesse scelto di destinare il TFR a un fondo pensione, questo risulterà impignorabile durante la fase di accumulo, ma comunque aggredibile una volta riscosso. 

In sostanza, si può pignorare il TFR, sempre – in quanto diritto certo e liquido del lavoratore e come ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza 19708/2018 – ma nel rispetto di alcune variabili e di alcuni limiti che debitore e creditore devono tenere in considerazione

Il pignoramento del TFR è a tutti gli effetti una forma di pignoramento presso terzi – accomunabile al pignoramento dello stipendio, della pensione o del conto corrente – in quanto vede i creditori aggredire somme del debitore in possesso di terzi e che possono essere intercettate prima o dopo l’accredito in conto corrente. 

Il TFR può essere pignorato interamente? 

La risposta è no, anche se la quota pignorabile può variare, e di molto, a seconda che il TFR sia trattenuto alla fonte o pignorato quando già accreditato in conto corrente. Sulla modalità di riscossione del TFR sono infatti stabilite per legge alcune garanzie a tutela della persona del debitore.

Procedendo con ordine, è bene innanzitutto specificare che le somme relative al TFR possono essere pignorate quando già maturate. Non è possibile pignorare somme in divenire. Il creditore può, in altre parole, agire sul TFR solo nella misura in cui questo è già a disposizione del lavoratore. 

Si aprono a questo punto due scenari: il TFR viene pignorato alla fonte, cioè presso il datore di lavoro, e prima che venga versato in conto corrente al lavoratore, oppure viene pignorato una volta accreditato in conto. Non è una differenza trascurabile, soprattutto dal punto di vista del debitore. 

Nel primo caso, infatti, per legge è possibile pignorare il TFR nel limite di 1/5 del totale. Nel secondo caso, una volta in conto corrente, il TFR può essere pignorato nella quota eccedente tre volte il valore dell’assegno sociale. Essendo l’assegno sociale nel 2023 pari a 503,27 euro, la somma eccedente 1.509,81 euro risulterebbe aggredibile dai creditori.

Pignorabilità del TFR: altri casi specifici

Ulteriori differenze si stabiliscono in base alla natura del debito e quindi del credito. Per i crediti di natura alimentare (come gli assegni di mantenimento) è il giudice a stabilire la quota massima di TFR pignorabile, nel limite del 50% di quanto spetta al lavoratore. Per i debiti con l’Agenzia delle Entrate, è previsto un pignoramento fino a 1/5 del TFR solo per somme superiori a 5.000 euro. Se il TFR ha un valore compreso tra 2.500 e 5.000 euro, il limite per il pignoramento scende a 1/7 del totale, per ridursi infine a 1/10 per importi fino a 2.500 euro.

In conclusione, i creditori in attesa di pagamento da parte di un lavoratore dipendente possono in molti casi percorrere la strada del pignoramento del TFR, procedendo come di consueto nelle fasi stragiudiziali e giudiziali del recupero crediti fino a ottenere, passando per decreto ingiuntivo e precetto, il saldo dell’obbligazione tramite le somme accumulate dal lavoratore in forma di liquidazione.

Adesso che hai tutte le informazioni necessarie non perdere tempo e denaro, i tuoi crediti aspettano di essere recuperati!


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