Nuova procedura di composizione negoziata della crisi
La legge n°147 del 21 ottobre 2021 introduce nuove misure in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale, prevedendo alcuni interventi mirati a sostenere e indirizzare le aziende nel prevenire e risolvere situazioni caratterizzate da diversi gradi di criticità. Tra gli interventi prioritari l’istituzione di una nuova procedura di composizione negoziata della crisi.
La decisione di richiedere tale supporto alla composizione della crisi è totalmente a discrezione dell’imprenditore, su base volontaria e da attuarsi in tutti quei casi in cui risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
Il nuovo strumento di composizione negoziata della crisi è accessibile telematicamente attraverso una piattaforma appositamente istituita sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo Economico, come descritto all’articolo 3 della legge. Possono accedervi gli imprenditori regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, attraverso il sito istituzionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
La piattaforma mette a disposizione indicazioni specifiche per:
- la redazione di un piano di risanamento;
- un test pratico per verificare che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile;
- un protocollo di conduzione della composizione negoziata.
Tali indicazioni sono adeguate anche alle necessità di micro, piccole e medie imprese.
Il test è accessibile sia allo stesso imprenditore che, eventualmente, a professionisti incaricati dallo stesso.
La figura dell’esperto nella nuova procedura di composizione della crisi
L’esperto incaricabile di accompagnare l’imprenditore nella risoluzione della crisi risponde a particolari requisiti e risulta idoneo a far parte di uno specifico elenco disponibile presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Possono ad esempio richiedere l’iscrizione a questo elenco professionisti iscritti da almeno 5 anni all’albo dei commercialisti o, sempre da almeno 5 anni, all’albo degli avvocati, in questo caso documentando esperienza in ambito ristrutturazione aziendale e crisi d’impresa. La nomina degli esperti è riservata a una specifica commissione in carica per due anni.
L’esperto dovrà necessariamente risultare una figura indipendente, priva di qualsivoglia legame personale o professionale con l’impresa in risanamento e con le altre parti interessate. Terzo a tutte le parti in causa, è tenuto a professionalità, riservatezza, imparzialità e indipendenza (articolo 4 della legge 147/2021).
Accesso alla composizione negoziata
La legge 147/2021 stabilisce che l’istanza di nomina dell’esperto per la nuova procedura di composizione negoziata della crisi debba essere presentata dall’imprenditore tramite la piattaforma dedicata, compilando un apposito modello. L’imprenditore, nel presentare l’istanza, è anche tenuto a inoltrare una serie di documenti il cui elenco completo e dettagliato è riportato all’articolo 5. Dei documenti richiesti fanno parte i bilanci degli ultimi tre esercizi, oppure – se l’imprenditore non è tenuto alla presentazione di bilanci – dichiarazioni redditi e IVA degli ultimi 3 periodi di imposta. Sarà necessario anche inoltrare l’elenco dei creditori, dei crediti scaduti e a scadere, oltre a dati sulla situazione patrimoniale aggiornati a non oltre 60 giorni prima dell’invio della richiesta.
L’esperto prescelto è tenuto a dare conferma all’imprenditore della propria disponibilità entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, attraverso una dichiarazione di accettazione inoltrata tramite la piattaforma. In caso l’esperto si trovasse a rifiutare l’incarico comunicherà questa decisione in forma riservata all’imprenditore perché questi possa provvedere a una sostituzione.
Accettato ufficialmente l’incarico, è previsto che l’esperto convochi l’imprenditore per una valutazione approfondita delle effettive possibilità di risanamento dell’impresa. L’imprenditore può farsi assistere in questa fase da esperti del settore e consulenti. Se venisse appurata l’assenza di margini adeguati per avviare un’operazione di risanamento si procederà verso l’archiviazione dell’istanza. In caso contrario seguiranno incontri con tutte le parti interessate e la messa a punto di una strategia di intervento mirata alla composizione della crisi.