Covid-19 e aziende. Misure urgenti messe in atto dallo Stato

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Come si muove lo Stato in materia di accesso al credito e adempimenti fiscali a sostegno delle imprese.

Cosa prevede il Decreto Legge

Il decreto legge dell’8 aprile 2020 n. 23 intitolato “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali” ha previsto una serie di misure a sostegno delle imprese sia in materia di accesso al credito che di interventi urgenti finalizzati a garantire la continuità delle imprese ai tempi del Covid – 19.

In particolare si è intervenuti in merito all’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza prorogandola sino al 1 settembre 2021.

Per crisi aziendale si intendono quelle situazioni che si manifestano normalmente con carenza di lavoro e di incassi e che, a fronte della impossibilità di recuperare i crediti, rendono difficili le possibilità di far fronte alle esposizioni debitorie e finanche alle spese correnti.

La sua origine deriva il più delle volte dal combinato disposto di cause sia interne che esterne, nazionali e/o internazionali, o relative al particolare settore produttivo o singola impresa.

Per stato di insolvenza, invece, si intende quella situazione che impedisce all’impresa di soddisfare regolarmente e con i propri mezzi le obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all’attività commerciale.

Ciò che distingue la crisi aziendale dall’insolvenza è che nel primo caso l’impresa riesce a pianificare il superamento di tale stato, di contro, difficilmente nell’impresa insolvente si può ripristinare l’equilibrio finanziario, in quanto i costi di risanamento potrebbero superare il valore dell’azienda.

Ed è proprio in questo ambito che si collocano gli interventi assunti con il D.L. 23/2020 in cui si sono previsti, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:

Differimento di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021.

– Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 viene concessa al debitore la possibilità di presentare, sino alla data dell’udienza fissata per l’omologa, un’istanza al Tribunale per la concessione di un nuovo termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione.

Improcedibilità sino al 30 giugno 2020 delle istanze di fallimento depositate innanzi ai tribunali.

Disposizione temporanea in materia di riduzione del capitale per perdite, attraverso la quale si consente all’imprenditore organizzato in forma societaria di proseguire l’attività esonerandolo sino al 31.12.2020 dagli obblighi di ricapitalizzazione, riduzione del capitale sociale, scioglimento o modifiche societarie determinati dalla perdita di capitale.

È auspicabile che ulteriori interventi normativi rendano più agevoli le compensazioni “orizzontali” tra crediti e debiti fiscali e contributivi aventi diversa natura.

Probabilmente ci vorrà del tempo, ma il sistema produttivo dell’economia italiana, fatto di passione, intuito e professionalità, in passato ha sconfitto crisi e guerre ben più gravi e saprà superare anche la situazione dettata dall’emergenza del Covid-19.

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