Cos’è l’ingiunzione di pagamento
Importante strumento nelle mani del creditore impegnato in un recupero crediti, l’ingiunzione di pagamento è un provvedimento attuabile nel rispetto di alcune condizioni e in presenza di requisiti relativi alla natura del credito tali da consentire un’azione sequenziale pressoché immediata sui beni della controparte.
Cosa significa ingiunzione di pagamento
Disciplinata dagli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile, l’ingiunzione di pagamento, o decreto ingiuntivo, è un atto attraverso il quale un giudice incaricato ingiunge al debitore di corrispondere al creditore quanto dovuto, sia che si tratti di somme liquide o anche della consegna di beni mobili. Dalla data di notifica dell’ingiunzione di pagamento il debitore dispone di 40 giorni per adempiere l’obbligo oppure opporsi al pagamento, dando in questo caso origine a una causa ordinaria. Qualora il debitore scelga di non pagare nei termini concessi per legge e allo stesso tempo non proponga opposizione, si aprirà la strada affinché il creditore richieda l’apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo e di conseguenza possa procedere al pignoramento dei beni del debitore nella misura atta a soddisfare le proprie pretese creditorie.
L’ingiunzione di pagamento è ammessa qualora il debito consista:
- in una somma di denaro quantificabile in modo certo;
- nella restituzione o nella consegna di un bene mobile o nella consegna di beni fungibili (misurabili, pesabili, enumerabili e interscambiabili in quanto identici per qualità ad altri beni dello stesso genere).
Il creditore è tenuto a fornire al Giudice prova scritta del credito vantato. Possono rientrare tra le prove scritte anche semplici contratti, purché ovviamente il creditore sia in grado per primo di dimostrare di essere adempiente per quanto concordato. Si può ricorrere all’ingiunzione per il mancato pagamento di fatture, di parcelle emesse da professionisti, di canoni di locazione e di spese condominiali.
Sono esclusi dalla possibilità di essere recuperati tramite ingiunzione di pagamento beni non quantificati o non quantificabili. È ovviamente indispensabile, in tutti i casi, che il credito sia valido ed esigibile e che i termini per il pagamento concordato nell’obbligazione originaria siano effettivamente scaduti.
Di fatto il creditore non è tenuto a informare o coinvolgere in alcun modo il debitore nel formulare richiesta di decreto ingiuntivo al Giudice competente. Pur essendo il decreto ingiuntivo, di prassi, preceduto da fasi stragiudiziali di sollecito al pagamento e da una procedura di messa in mora, può essere depositato senza informare il debitore, che verrà a conoscenza dell’azione intrapresa solo al momento della relativa notifica.
Perché l’atto diventi esecutivo devono però trascorrere 40 giorni senza che il debitore eserciti il suo diritto di opposizione attraverso un atto di citazione (articolo 645 del Codice di Procedura Civile). L’articolo 641 ammette la possibilità di ridurre questo termine a soli 10 giorni o di prolungarlo sino a 60 quando concorrano giustificati motivi. Il Giudice potrebbe ad esempio imporre un pagamento immediato del debito entro 10 giorni su richiesta di provvisoria esecutività promossa da un creditore in possesso di documenti con valore di titolo esecutivo, tra i quali si evidenziano le cambiali e gli assegni risultati impagati.
Ottenere un decreto ingiuntivo offre indiscussi vantaggi al creditore, in termini di tempo e oneri giudiziari.
Come fare un’ingiunzione di pagamento
Il ricorso a un’ingiunzione di pagamento prevede che il creditore si rivolga al giudice competente per territorio e valore del credito.
I crediti fino a 5.000 euro sono di competenza del Giudice di Pace, i crediti di importo superiore del Tribunale ordinario. La richiesta di un’ingiunzione di pagamento richiede necessariamente l’intervento di un avvocato per somme superiori a 1.100 euro. Per importi inferiori è ammesso che il creditore possa avanzare ricorso personalmente. La richiesta di ingiunzione di pagamento per le somme superiori a 5.000 euro viene inoltrata in via telematica al Tribunale ordinario e sempre in via telematica il giudice assegnato emette il provvedimento una volta eseguiti gli accertamenti e le verifiche necessarie rispetto alla documentazione allegata. Qualora la documentazione fornita dal creditore non fosse sufficiente o risultasse incompleta, il Giudice potrebbe richiedere un’integrazione documentale o rigettare la domanda.
Una volta emesso il decreto ingiuntivo dal Tribunale competente, dovrà essere notificato alla parte debitrice, pena l’inefficacia dello stesso, entro i termini di legge come previsto dall’art 644 cpc e più precisamente entro sessanta giorni qualora la notifica debba avvenire nel territorio nazionale e di novanta giorni negli altri casi.