Come funziona la legge sul sovraindebitamento

Come funziona la legge sul sovraindebitamento

La composizione della crisi da sovraindebitamento è descritta e disciplinata dalla legge n° 3 del 27 gennaio 2012 (e successive modifiche) altrimenti nota come legge salva suicidi, in ragione dell’obiettivo ultimo di offrire vie d’uscita a chi è in una situazione debitoria divenuta insostenibile.

Cosa si intende per sovraindebitamento

L’articolo 6 della legge 3/2012 definisce il sovraindebitamento come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni”. Si può quindi parlare di sovraindebitamento in situazioni di estrema e duratura difficoltà economica, tecnicamente irrisolvibili senza un intervento esterno, mentre saranno esclusi i casi di temporanea, per quanto grave, impossibilità di far fronte ai debiti contratti.

Per capire meglio come funziona il sovraindebitamento è utile fare il punto sui casi specifici per i quali la legge è applicabile e le peculiarità di ciascun intervento.

Come funziona la legge sul sovraindebitamento

La legge per la composizione della crisi da sovraindebitamento distingue tre possibili procedure:

• l’accordo con i creditori
• il piano del consumatore
• la liquidazione del patrimonio

Come funziona il sovraindebitamento: l’accordo con i creditori

L’accordo con i creditori è uno strumento accessibile ai privati e alle imprese, ad esclusione di quelle potenzialmente soggette a procedure di fallimento e concordato preventivo, di base non ammesse a questa forma di composizione della crisi. Possono rientrare nei casi risolvibili tramite accordo con i creditori le situazioni di sovraindebitamento direttamente collegate all’attività commerciale o professionale del soggetto.

L’accordo consiste sostanzialmente nella sottoscrizione di un piano di rientro che va a rinegoziare importo e tempi del rimborso del debito residuo. La redazione del piano prevede l’intervento, a supporto del debitore, di un Organismo di Composizione della Crisi (Occ) oppure di consulenti professionisti, quali avvocati o notai, che siano nominati dal Tribunale che gestisce la richiesta. A queste figure è in genere anche affidata la stesura di una relazione rispetto alle capacità di rimborso accertate oltre a un giudizio di merito sulla condotta del debitore e sui motivi del sovraindebitamento.

Il debitore fornirà l’elenco dei propri creditori corredato degli importi dovuti a ciascuno e un resoconto dettagliato dei propri beni, oltre a tutta la documentazione necessaria a fornire un quadro completo dell’intera situazione economica e patrimoniale. Affinché l’accordo vada a buon fine dovrà essere accettato dal o dai creditori in misura tale che l’intervento riguardi almeno il 60% del totale del debito cumulato dal richiedente. In questo caso il Tribunale ufficializzerà l’accordo e sospenderà eventuali procedimenti esecutivi in corso nei confronti del debitore. L’accordo è strettamente vincolante per entrambe le parti e può essere annullato in caso il debitore non rispetti i tempi di rimborso rinegoziati.

Come funziona il sovraindebitamento: il piano del consumatore

Il piano del consumatore è accessibile ai consumatori che abbiano contratto debiti di natura privata e non professionale. Sempre assistito da un Occ o da un professionista abilitato, il debitore andrà a proporre un piano di rientro ai creditori, allegando un quadro dettagliato della personale situazione economico-patrimoniale. Il piano può prevedere una riduzione anche significativa del debito totale e soprattutto provvede a rinegoziare modalita’ e tempistiche per far fronte alle obbligazioni.

Il piano del consumatore può anche includere l’intervento di garanti a sostegno del debitore. Il piano viene inoltrato al Tribunale competente e, come nel caso dell’accordo con i creditori, dovrà ottenere un consenso della o delle controparti tale da intervenire almeno sul 60% dell’importo dei debiti. Accettato il piano, le procedure esecutive eventualmente in atto nei confronti del debitore verranno sospese. Alla conclusione del piano, rispettato nei tempi e nei modi stabiliti, la parte debitrice è da ritenersi ufficialmente liberata dagli obblighi pregressi.

Come funziona il sovraindebitamento: la liquidazione del patrimonio

La liquidazione del patrimonio prevede, infine, la cessione dell’intero patrimonio ai creditori affinché sia liquidato e il relativo ricavato vada a coprire i debiti in essere. Sono esclusi dalla procedura i beni non pignorabili.

Si ricorre, di norma, alla liquidazione solo qualora le due soluzioni descritte precedentemente non risultino praticabili e percorribili.

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