Assegno protestato: tutto quello che c’è da sapere

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L’esigenza di recuperare un credito può avere origine da diverse situazioni e tra queste lo scoprire, al momento dell’incasso, di avere in mano un assegno scoperto. Conoscere le conseguenze e anche la modalità più corretta per risolvere la questione risulta di notevole importanza sia per il creditore che per chi ha emesso l’assegno e si trova necessariamente a dover rispondere dell’accaduto.

Un assegno scoperto può infatti, in quanto tale, essere protestato dal creditore.

Assegno protestato, di cosa si tratta

Assegno scoperto e assegno protestato: qual è la differenza?

Un assegno scoperto è un assegno che non è possibile incassare in quanto sul conto corrente dal quale dovrebbe essere prelevato l’importo dovuto non sono disponibili somme sufficienti.

Un assegno protestato è un assegno scoperto per il quale è stata eseguita una precisa procedura sanzionatoria nei confronti di chi ha emesso il titolo.

Conseguenze immediate di un assegno protestato

Per l’emissione di un assegno a vuoto (senza provvista) è possibile incorrere in una sanzione tra i 516 e i 6.197 euro, ritrovarsi segnalati alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) come cattivo pagatore e vedere avviata in Prefettura una procedura di protesto a proprio carico. Questa può terminare con l‘iscrizione al Registro dei Protestati della Camera di Commercio oltre che con il conseguente ed eventuale pignoramento dei beni nella misura necessaria a soddisfare il creditore.

Per gli assegni su piazza il creditore dispone di otto giorni di tempo dall’emissione dell’assegno scoperto per chiederne il protesto. Per gli assegni fuori piazza il termine per protestare l’assegno è invece di 15 giorni dalla data di emissione. Qualora il debitore provveda al pagamento entro gli stessi termini, il protesto può essere annullato. In caso contrario al debitore resta la possibilità di un pagamento tardivo, entro 60 giorni dall’emissione dell’assegno, per evitare conseguenze più gravose. Regolando il pagamento dell’assegno scoperto entro 60 giorni, chi lo ha emesso è comunque tenuto a corrispondere una penale del 10% sull’importo facciale, a pagare gli interessi calcolati sul tasso legale e a coprire le spese del protesto.

Assegno protestato, recupero credito e riabilitazione del debitore

Qualora l’insolvenza non venga risolta nell’immediato è necessario avviare una procedura di recupero crediti su assegno protestato. Il creditore in possesso di un assegno protestato può dunque procedere alla notifica di un atto di precetto, finalizzato a recuperare le somme che gli spettano. Il precetto è una comunicazione formale, necessariamente scritta, notificata tramite a.r. o pec al debitore per intimargli di saldare il dovuto entro un termine fissato in 10 giorni dal perfezionamento della relativa notifica.

Il creditore ha 6 mesi di tempo da quando l’assegno è risultato scoperto per inviare l’atto di precetto. Qualora siano già trascorsi 6 mesi non è più possibile sfruttare la carta del precetto ma è ancora possibile depositare un decreto ingiuntivo in Tribunale, forti dell’assegno da considerarsi quale prova del credito vantato.

È bene ricordare che sia l’atto di precetto che il decreto ingiuntivo regolarmente notificati hanno l’effetto di interrompere i termini della prescrizione del debito.

Il debitore che provvede infine al pagamento dell’assegno scoperto ha diritto a riabilitare la propria posizione ricevendo dal creditore una quietanza liberatoria, autenticata dall’ufficiale incaricato presso il Comune, che provi l’avvenuto saldo di quanto dovuto, maggiorato delle penali e delle spese di protesto. La quietanza consegnata dal creditore al debitore consente a quest’ultimo di considerarsi ufficialmente libero dall’obbligazione contratta e di evitare o cancellare l’iscrizione nel registro dei protesti, con tutto ciò che ne consegue in termini di futuro accesso al sistema creditizio.

Adesso che hai tutte le informazioni necessarie non perdere tempo e denaro, i tuoi crediti aspettano di essere recuperati!


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