Differenza tra crediti chirografari e privilegiati: cosa cambia nel recupero

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Crediti chirografari e privilegiati, quando la priorità fa la differenza

Hai un credito verso un’impresa in crisi e ti chiedi quanto riuscirai a recuperare?

La risposta dipende in buona parte dalla natura del credito. Tra crediti chirografari e privilegiati la differenza sta nell’ordine con cui vengono pagati sul patrimonio del debitore. Quando quel patrimonio è insufficiente, come accade spesso in una procedura concorsuale, quell’ordine stabilisce chi ottiene l’intero importo, chi solo una parte e chi resta escluso.

Individuare la categoria del proprio credito, e le eventuali strade per rafforzarlo, è il presupposto per affrontare il recupero con aspettative realistiche.

Cosa sono i crediti chirografari e i crediti privilegiati?

I crediti chirografari sono privi di cause di prelazione e, nel riparto, concorrono in proporzione con gli altri crediti chirografari. I crediti privilegiati, o più correttamente assistiti da prelazione, hanno invece diritto a essere soddisfatti con preferenza, secondo l’ordine stabilito dalla legge: la prelazione può derivare da privilegio, pegno o ipoteca.

La distinzione nasce dal codice civile. L’art. 2740 c.c. stabilisce che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, mentre l’art. 2741 c.c. riconosce ai creditori un uguale diritto di essere soddisfatti su quei beni, salvo le cause legittime di prelazione: è proprio questa eccezione a separare le due categorie.

Un credito chirografario tipico è quello del fornitore che ha consegnato merce senza ottenere garanzie: partecipa alla ripartizione in proporzione al suo importo, secondo il principio della «par condicio creditorum».

Delle tre cause legittime di prelazione, il privilegio si distingue a sua volta in generale e speciale:

  • Privilegio generale: attribuito dalla legge in base alla causa del credito e riferito a tutti i beni mobili del debitore, come per le retribuzioni dei lavoratori subordinati, i compensi dei professionisti degli ultimi due anni o i corrispettivi delle imprese artigiane (art. 2751-bis c.c.).
  • Privilegio speciale: grava su determinati beni mobili o immobili, individuati dalla legge in relazione al credito.
  • Pegno: garanzia su beni mobili o crediti, costituita per accordo tra le parti.
  • Ipoteca: garanzia su immobili e beni mobili registrati, volontaria, legale o giudiziale, che produce effetti con l’iscrizione nei pubblici registri.

Nel linguaggio comune si parla di crediti privilegiati per indicare tutti quelli assistiti da una causa di prelazione, anche se in senso tecnico il privilegio è solo quello riconosciuto dalla legge.

L’ordine di pagamento tra crediti chirografari e privilegiati

Nell’esecuzione individuale, la distinzione emerge al momento della distribuzione del ricavato: se sul bene pignorato concorrono più creditori, chi vanta una prelazione viene pagato per primo e i chirografari si dividono quanto resta.

La differenza diventa decisiva nelle procedure concorsuali, dove l’attivo è spesso inferiore ai debiti. Nella liquidazione giudiziale, l’art. 221 del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) fissa l’ordine di pagamento:

  1. crediti prededucibili;
  2. crediti assistiti da prelazione, secondo il grado previsto dalla legge;
  3. crediti chirografari, in proporzione all’importo ammesso;
  4. crediti postergati.

Il creditore privilegiato rimasto in parte insoddisfatto concorre con i chirografari per la quota residua. In termini semplificati: se dopo prededucibili e privilegiati restano 20.000 euro e i crediti chirografari ammessi sono 200.000 euro, ciascun chirografario recupera il 10% di quanto gli spetta.

Per il creditore, l’appartenenza all’una o all’altra categoria incide su aspetti molto concreti:

ASPETTO

CREDITI PRIVILEGIATI

CREDITI CHIROGRAFARI

Fondamento

Legge (privilegio) o garanzia (pegno, ipoteca)

Nessuna causa di prelazione

Beni su cui soddisfarsi

Tutti i mobili o beni specifici, con preferenza

Patrimonio residuo, in concorso con gli altri

Posizione nel riparto concorsuale

Dopo i prededucibili, secondo il grado

Dopo i privilegiati, in proporzione

Concordato preventivo

Pagamento non inferiore al valore di liquidazione dei beni

Soddisfazione anche in percentuale ridotta

Prospettive di recupero

Più elevate, se i beni gravati hanno valore

Spesso parziali in caso di insolvenza

Anche negli strumenti negoziali le regole cambiano. Nel concordato preventivo i privilegiati possono essere pagati non integralmente solo se ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni gravati, e la parte scoperta viene trattata come chirografaria (art. 84 CCII).

Nel concordato liquidatorio la proposta deve prevedere risorse esterne che aumentino di almeno il 10% l’attivo disponibile e assicurare ai chirografari, e ai privilegiati degradati per incapienza, almeno il 20% del loro ammontare complessivo.

Privilegi da far valere e garanzie da acquisire per tempo

Conoscere la natura del proprio credito serve anzitutto a non perdere tutele già previste dalla legge. Nella domanda di insinuazione al passivo il titolo di prelazione va indicato espressamente: se manca, il credito viene ammesso come chirografario. È un errore frequente tra artigiani e professionisti, che spesso ignorano di avere un privilegio.

Per chi parte da una posizione chirografaria, il fattore decisivo è il tempo. Con un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo o una sentenza di condanna è possibile procedere all’iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili del debitore, ottenendo una prelazione su quei beni. Quando invece esiste il rischio che il patrimonio venga disperso, il sequestro conservativo consente di vincolarlo in attesa della decisione.

Queste iniziative vanno però avviate senza ritardi. Se il debitore accede a una procedura concorsuale, le garanzie acquisite nel periodo immediatamente precedente possono risultare inefficaci verso gli altri creditori o essere revocate: è il caso, per esempio, delle ipoteche giudiziali iscritte per debiti già scaduti a ridosso della liquidazione giudiziale, alle condizioni previste dal Codice della crisi.

La strada più efficace resta la prevenzione. Ottenere in fase contrattuale un pegno o un’ipoteca volontaria permette di partire da una posizione di prelazione, senza trovarsi in coda al momento del riparto. Una fideiussione, invece, non crea prelazione sui beni del debitore: aggiunge il patrimonio di un altro soggetto su cui soddisfarsi.

Crediti chirografari e privilegiati, l’assistenza di Credit Group Italia

La distinzione tra crediti chirografari e privilegiati può sembrare un dettaglio tecnico, ma incide direttamente su quanto e quando sarà possibile recuperare. Un privilegio non fatto valere o una garanzia ottenuta in ritardo possono ridurre in modo sensibile il risultato finale.

Credit Group Italia interviene prima del contenzioso con analisi della posizione creditoria e indagini patrimoniali, per scegliere la strada più efficace, fino alle azioni giudiziali ed esecutive. Il servizio di recupero crediti giudiziale completa il percorso, con l’obiettivo di ottenere il pagamento nella misura più ampia possibile.

Se vanti un credito verso un cliente in difficoltà, contatta i nostri specialisti per una valutazione della tua posizione.

Adesso che hai tutte le informazioni necessarie non perdere tempo e denaro, i tuoi crediti aspettano di essere recuperati!


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    Ecco la guida "Stop ai crediti insoluti. Guida pratica per le aziende"
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