La procedura di esdebitazione: cosa prevede e come funziona
Procedura di esdebitazione: come funziona e cosa comporta per il creditore
Un tuo debitore ha avviato una liquidazione e temi di non rientrare più delle somme dovute?
L’accumularsi di debiti insoluti può trovare una soluzione nella procedura di esdebitazione, aperta sia agli imprenditori sottoposti a liquidazione giudiziale sia a privati e consumatori intenzionati a trovare un accordo con i creditori per una risoluzione il più possibile soddisfacente della controversia.
L’istituto, indicato nella prassi anche con il termine esdebitamento, consente al debitore persona fisica di liberarsi dai debiti residui rimasti insoddisfatti al termine di una procedura liquidatoria. Per le imprese creditrici, sapere come funzionano le procedure di esdebitazione è essenziale: dal loro esito dipende infatti la possibilità concreta di recuperare quanto dovuto o, al contrario, il rischio che il credito diventi inesigibile nei confronti del debitore esdebitato.
Tuttavia il quadro normativo è cambiato negli ultimi anni: è da lì che conviene partire, prima di affrontare requisiti e fasi della procedura.
Cosa prevede la procedura di esdebitazione
Tra le diverse condizioni da rispettare, indicate dall’art. 280 CCII, troviamo:
- l’assenza di condanne definitive per bancarotta fraudolenta e per altri reati connessi all’attività di impresa;
- il non aver distratto l’attivo, esposto passività insussistenti o fatto ricorso abusivo al credito;
- il non aver ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura;
- il fatto di non avere beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti, né di esserne già stato beneficiario due volte.
Le esdebitazioni eventualmente ottenute in passato incidono quindi in modo diretto sull’ammissibilità della nuova richiesta, ed è un elemento che il creditore ha interesse a verificare fin da subito.
La legge n. 3/2012 aveva introdotto alcune novità in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, estendendo anche ai consumatori che avessero contratto debiti di natura privata l’opportunità di una rinegoziazione fino ad allora riservata, in termini simili, alle procedure fallimentari. Quelle disposizioni sono oggi confluite nel Codice della crisi, che disciplina la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata del sovraindebitato. Restano ammesse a queste procedure le situazioni di crisi economico-finanziaria estreme e durature, che appaiano di fatto irrisolvibili senza interventi esterni.
Obiettivo del debitore sarà ottenere nuove tempistiche per soddisfare le obbligazioni in sospeso, anche rivedendo l’importo del debito totale, e risanare così la propria posizione finanziaria. Al termine della procedura, infatti, se rispettato il piano di rientro nei modi e nei tempi concordati, il debitore può essere ritenuto ufficialmente libero dalle obbligazioni precedentemente contratte. Non ultimo, l’esdebitazione offre al debitore la possibilità di ottenere la sospensione dei procedimenti esecutivi in atto o in arrivo, correlati ai debiti in oggetto.
Un aspetto spesso trascurato riguarda gli effetti sul credito: l’esdebitazione comporta l’inesigibilità delle somme nei confronti del debitore, non la loro estinzione, ferme restando le esclusioni stabilite dalla legge. I creditori conservano quindi la possibilità di agire nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
Domanda di esdebitazione tra requisiti e tempi di presentazione
Requisiti a parte, la procedura di esdebitazione cambia anche nel modo in cui il beneficio viene richiesto: molto dipende dalla liquidazione da cui si arriva.
Nella liquidazione giudiziale l’esdebitazione richiede sempre un’istanza del debitore: può essere presentata già decorsi tre anni dall’apertura della procedura, oppure contestualmente al decreto di chiusura se questa interviene prima (artt. 279 e 281 CCII). Una recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 74/2026) ha chiarito che la “contestualità” con il decreto di chiusura richiesta dalla norma va intesa in senso logico e non strettamente cronologico: l’istanza resta ammissibile anche se presentata poco dopo la chiusura della procedura.
Nella liquidazione controllata il termine triennale è lo stesso, ma il beneficio può essere dichiarato anche su segnalazione del liquidatore, senza iniziativa del debitore (art. 282 CCII).
Discorso diverso per il sovraindebitato incapiente dell’art. 283 CCII. Qui il debitore persona fisica che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno futura, deposita l’istanza di esdebitazione tramite un Organismo di Composizione della Crisi e ottiene il beneficio una sola volta nella vita. Se entro i quattro anni successivi al decreto sopravvengono utilità rilevanti, tali da consentire ai creditori un soddisfacimento complessivo non inferiore al 10%, il debitore è tenuto al pagamento nei limiti di quanto sopravvenuto.
A seconda della procedura, i creditori possono presentare osservazioni o utilizzare i rimedi previsti dal Codice della crisi entro i relativi termini. Per questo è essenziale verificare tempestivamente il provvedimento e la disciplina applicabile al caso concreto.
C’è poi un punto che molti creditori scoprono troppo tardi: l’art. 278 CCII non cancella l’intero passivo in modo indistinto.
| Posizione creditoria | Effetto del procedimento di esdebitazione |
| Crediti commerciali, bancari, tributari e contributivi | Diventano inesigibili verso il debitore |
| Crediti anteriori di chi non ha partecipato al concorso | Inesigibili solo per la parte eccedente la percentuale riconosciuta ai creditori di pari grado (comma 2) |
| Obblighi di mantenimento e alimentari | Restano esigibili per intero (comma 7, lett. a) |
| Risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale | Resta esigibile (comma 7, lett. b) |
| Sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti | Restano esigibili (comma 7, lett. b) |
| Coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso | Restano aggredibili nei limiti della rispettiva obbligazione (comma 6) |
Se il credito è assistito da una fideiussione, quindi, l’esdebitazione del debitore principale non tocca la posizione del garante: è uno degli spazi di recupero più spesso trascurati.
Cosa comporta l’esdebitamento per i creditori
Per il creditore o i creditori, l’esdebitazione può incidere sulla possibilità di recuperare, in tutto o in parte, le somme ancora dovute dal debitore.
Nell’ambito delle procedure previste per il sovraindebitamento possono essere coinvolti il patrimonio del debitore e, nei casi previsti, anche risorse o utilità future destinate al soddisfacimento dei creditori. Possono inoltre assumere rilievo eventuali garanti o coobbligati, nei confronti dei quali l’esdebitazione del debitore principale non produce automaticamente gli stessi effetti.
Le modalità con cui i creditori possono intervenire dipendono dallo strumento scelto: nel concordato minore la proposta viene sottoposta all’approvazione secondo le maggioranze previste dalla legge, mentre nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non è previsto un voto dei creditori, che possono però depositare osservazioni e, nei casi previsti, opporsi all’omologazione.
Anche gli effetti di un eventuale mancato rispetto degli impegni assunti dal debitore cambiano in base alla procedura applicata. Per questo è importante valutare il singolo caso e verificare tempestivamente quali strumenti di tutela restino a disposizione del creditore.
Per un’impresa creditrice, l’apertura di una procedura di questo tipo impone quindi una valutazione tempestiva: quando emergono segnali di credito deteriorato, agire per tempo permette di valutare le possibilità di recupero ancora disponibili.
Il ruolo degli intermediari nella procedura di esdebitazione
La risoluzione di un caso di sovraindebitamento prevede l’intervento di intermediari nel ruolo di organismi di composizione della crisi (OCC), oggi disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in continuità con quanto già previsto dall’articolo 15 della legge 3/2012. Sono iscritti di diritto in tale registro gli ordini professionali di avvocati, commercialisti, esperti contabili e notai; possono inoltre iscriversi, su domanda, enti pubblici, province e comuni, secondo i requisiti di iscrizione definiti dal decreto n. 202 del 24 settembre 2014. All’interno di questi organismi operano poi i singoli gestori della crisi, spesso proprio avvocati, commercialisti o notai, ai quali può essere affidata, oltre alla redazione del piano, una relazione sulle capacità di rimborso del debitore e un giudizio di merito sulla condotta e sulle motivazioni alla base del sovraindebitamento.
Avvocati e consulenti sono peraltro figure dalle quali è consigliabile farsi accompagnare fin dalle prime fasi di una procedura di esdebitamento. Uno studio accurato e competente sulla fattibilità del piano consente infatti di valutarne opportunità ed efficacia.
È spesso attraverso un legale, inoltre, che si potrà avviare in modo più efficiente il procedimento, a partire dalla presentazione dell’istanza, dal pagamento degli acconti previsti e dalla raccolta di tutta la documentazione necessaria ai fini burocratici e giudiziali. Lo stesso vale, sul fronte opposto, per il creditore che intenda presidiare la propria posizione durante l’intero iter.
Procedura di esdebitazione in corso? Il supporto di Credit Group italia
Quando un debitore accede a una procedura che può condurre all’esdebitazione, per il creditore diventa importante verificare tempestivamente termini, garanzie e strumenti di tutela disponibili. Le osservazioni e il reclamo hanno termini stretti e, nel frattempo, va capito se esistono coobbligati o garanti su cui l’effetto liberatorio non incide affatto.
È un lavoro che raramente si improvvisa. Credit Group Italia segue imprese e professionisti proprio in questa fase: ricostruiamo la posizione debitoria, verifichiamo con le indagini patrimoniali chi altro risponde del debito oltre al debitore principale, teniamo i rapporti con gli organi della procedura concorsuale e portiamo avanti il recupero crediti sui soggetti ancora aggredibili.
Anche quando la procedura è già avviata, è importante verificare tempestivamente se restino strumenti di tutela o possibilità di recupero nei confronti di altri soggetti obbligati.