Debiti di una cooperativa: chi risponde e con quali limiti

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Debiti di una cooperativa: chi risponde davvero quando la società non paga

Hai un credito verso una società cooperativa che non paga e ti stai chiedendo se puoi rivalerti sui soci?

Succede spesso, soprattutto ai primi segnali di difficoltà del debitore, quando il patrimonio della cooperativa comincia a sembrare irraggiungibile. Quando si parla di debiti di una cooperativa, chi risponde è in via generale il solo patrimonio sociale: lo stabilisce l’art. 2518 del Codice Civile, che esclude la responsabilità personale dei soci per le obbligazioni assunte.

Questo non significa che il patrimonio sociale sia sempre l’unica posizione da verificare: garanzie personali, conferimenti ancora dovuti o una responsabilità degli amministratori possono coinvolgere altri soggetti.

Cosa prevede quindi la normativa, e quali margini di azione restano al creditore?

Chi risponde dei debiti di una cooperativa secondo il Codice Civile

Nelle società cooperative, per le obbligazioni sociali risponde in via generale la società con il proprio patrimonio. Il socio non risponde personalmente in quanto tale; possono però assumere rilievo eventuali garanzie personali, conferimenti non ancora versati e specifiche responsabilità degli amministratori.

La riforma del diritto societario del 2003 ha eliminato le cooperative con soci illimitatamente responsabili, rendendo la responsabilità limitata un tratto strutturale di questo tipo di società. Per il resto, l’art. 2519 c.c. rinvia alle norme sulla società per azioni, o a quelle sulla Srl nelle cooperative più piccole.

Nella pratica, stabilire chi risponde dei debiti di una cooperativa significa capire su quali beni il creditore può agire. L’azione esecutiva può colpire:

  • il patrimonio immobiliare intestato alla cooperativa;
  • i conti correnti e le disponibilità finanziarie della società;
  • i crediti vantati verso terzi, aggredibili con l’atto di pignoramento presso terzi;
  • beni strumentali, scorte e attrezzature iscritti a bilancio.

Debiti della cooperativa, cosa prevede la responsabilità limitata

Il socio non risponde dei debiti della cooperativa in quanto tale. Possono però entrare in gioco obbligazioni o responsabilità diverse dalla semplice qualità di socio: nel recupero crediti sono soprattutto tre.

Il primo, e più frequente, sono le garanzie personali: chi ha firmato una fideiussione a favore della cooperativa risponde in proprio, nei limiti dell’importo garantito, e il creditore può rivalersi su di lui direttamente.

Il secondo è il socio uscente. L’art. 2536 c.c. non dà però al creditore un’azione diretta contro di lui: resta obbligato verso la società per i conferimenti non ancora versati, per un anno dallo scioglimento del rapporto (recesso, esclusione o cessione della quota). Se entro quell’anno si manifesta l’insolvenza della cooperativa, deve restituire alla società anche quanto ricevuto per la liquidazione della quota. In caso di procedura, la relativa pretesa viene esercitata dagli organi competenti, non dal singolo creditore.

Il terzo è la mala gestio: gli amministratori possono rispondere direttamente verso i creditori sociali quando violano gli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio e, in conseguenza di tali violazioni, il patrimonio della cooperativa risulta insufficiente a soddisfare i creditori (art. 2394 c.c., richiamato per le cooperative dall’art. 2519 c.c.).

Uno schema per orientarsi:

SOGGETTO

RISPONDE DEI DEBITI SOCIALI?

PRESUPPOSTI E LIMITI

Società cooperativa

Sì, in via principale

Risponde con l’intero patrimonio sociale (art. 2518 c.c.)

Socio cooperatore

No, in quanto socio

Il patrimonio personale non risponde delle obbligazioni sociali (art. 2518 c.c.)

Socio che non ha versato i conferimenti

Sì, verso la società

Limitata alla parte di conferimento ancora dovuta

Socio uscente ed eredi

Indirettamente, tramite restituzione alla società o alla procedura

Nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota, se insolvenza entro un anno (art. 2536 c.c.)

Amministratori

Sì, a titolo di responsabilità, azione diretta dei creditori

In presenza di violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio e di un pregiudizio all’integrità del patrimonio sociale (art. 2394 c.c.)

Socio o amministratore garante

Sì, per obbligazione propria, azione diretta del creditore

Nei limiti dell’importo garantito con fideiussione o avallo

Insolvenza della cooperativa: come muoversi per non perdere il credito

L’art. 2545-terdecies c.c. prevede che sia l’autorità di vigilanza a disporre la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale possono essere assoggettate anche alla liquidazione giudiziale, ricorrendone i presupposti: tra le due procedure vale la regola della prevenzione, si applica cioè quella avviata per prima. Per le cooperative sociali la giurisprudenza di legittimità riconosce un regime specifico, con assoggettamento alla sola liquidazione coatta amministrativa.

I passaggi da seguire sono sei:

  1. Verifica lo stato della società. Una visura camerale aggiornata segnala se la cooperativa è attiva, in liquidazione o sottoposta a procedura concorsuale.
  2. Formalizza la richiesta. Una lettera di diffida che soddisfi i requisiti della costituzione in mora interrompe la prescrizione e fa decorrere gli interessi di mora.
  3. Valuta la reale capienza patrimoniale. Le indagini patrimoniali e finanziarie chiariscono se esistono beni effettivamente aggredibili prima di sostenere i costi di un’azione giudiziale.
  4. Attiva lo strumento giudiziale adeguato. Con una prova scritta del credito può essere possibile richiedere un decreto ingiuntivo e, una volta ottenuto un titolo esecutivo, valutare l’esecuzione forzata.
  5. Insinua il credito al passivo. Se è stata aperta una procedura concorsuale, il recupero passa dalla domanda di ammissione al passivo nei termini fissati dagli organi della procedura.
  6. Controlla le posizioni collaterali. Garanzie personali, conferimenti non versati e somme liquidate ai soci uscenti nell’ultimo anno possono incidere sulle possibilità complessive di recupero, secondo i meccanismi previsti dalla legge.

Attenzione ai termini: nelle procedure concorsuali la domanda di ammissione al passivo va presentata secondo le scadenze fissate dagli organi della procedura. Un ritardo può complicare il recupero e richiedere una domanda tardiva, quando ancora ammessa. Ogni posizione va valutata singolarmente: la strategia corretta dipende dai documenti disponibili e dallo stato reale della società, non da uno schema fisso.

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    Ecco la guida "Stop ai crediti insoluti. Guida pratica per le aziende"
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