Covid-19 e aziende. L’impatto della pandemia su liquidità e solidità

​L’effetto della pandemia Covid-19 sulle aziende è potenzialmente fatale. Ecco un vademecum sullo stato degli adempimenti.

La situazione in Italia

La situazione dettata dal Covid–19 sta producendo il primo impatto concreto sulle aziende, compromettendo la loro liquidità e mettendo a rischio la solidità di numerose imprese.

Con il DPCM del 22 marzo 2020 e ss è stato legiferato il fermo dell’attività produttiva dei settori ritenuti non essenziali.

Ecco un vademecum in merito all’adempimento delle obbligazioni contrattuali pendenti, quali pagamenti e accordi sottoscritti.

Il nostro ordinamento dispone all’art. 1218 cc che il soggetto che non esegua la propria prestazione e/o pagamento sia tenuto a risarcire il danno, a meno che non provi che l’inadempimento o il ritardo sia dovuto ad una causa a lui non imputabile.

Per impossibilità sopravvenuta della prestazione si intende ogni situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile al momento del sorgere del rapporto obbligatorio e non superabile con lo sforzo diligente cui la parte è tenuta.

Ai fini dell’estinzione dell’obbligazione occorre, inoltre, stabilire se si tratti di:

  • un’impossibilità definitiva, tale da estinguere automaticamente l’obbligazione;
  • un’impossibilità temporanea, determinata da un impedimento di natura transitoria. In questo caso l’obbligazione persiste ed il debitore sarà esonerato dalla responsabilità per il ritardo nell’inadempimento.

Nell’ambito dell’ordinamento italiano se è possibile dare una definizione di impossibilità sopravvenuta della prestazione non è dato rinvenirne una precisa di forza maggiore poiché non esiste un articolo del nostro codice civile che ne disciplini la fattispecie.
Ciò nonostante un concetto di forza maggiore lo si può individuare all’art. 1467 cc il quale riconosce al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione diventi eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili a lui non imputabili.

Di contro l’art. 1256,2 comma cc disciplina non tanto la prestazione intesa nel suo complesso, quanto piuttosto il suo adempimento. La norma prevede, infatti, che vi sia un’impossibilità temporanea della prestazione ogni qualvolta si verifichino degli impedimenti oggettivi che, pur rendendola ancora possibile, ne giustifichino il ritardo.
 

La situazione internazionale

Contrariamente a quanto previsto dall’ordinamento italiano a livello internazionale la fattispecie della forza maggiore è diffusamente delineata.
Si pensi, ad esempio, all’art. 79 della Convenzione di Vienna (Convenzione sulla vendita internazionale di beni mobili) che individua le tre caratteristiche principali che devono essere presenti affinché possa trovare concreta applicazione la forza maggiore:

  • estraneità nell’accadimento;
  • non prevedibilità dell’evento al momento della sottoscrizione del contratto;
  • l’insormontabilità del fatto impedente.

Molti sono, altresì, gli Stati Europei che descrivono espressamente nel proprio ordinamento cosa si debba intendere per forza maggiore.
Richiami al concetto di forza maggiore si possono, inoltre, rinvenire nei contratti in cui non trovi applicazione la Convenzione di Vienna, di cui sopra.
L’Istituto Internazionale per l’Unificazione del diritto privato (UNIDROIT), per esempio, disciplina all’art. 6.2.1, nella sezione intitolata hardship, la possibilità di chiedere la rinegoziazione del contratto e all’art. 7.1.7 la fattispecie della forza maggiore.
 

Cosa fare nel concreto

Fatta questa breve ma doverosa premessa ti consigliamo, qualora la tua attività rientri tra quelle per le quali è stato legiferato il fermo dell’attività produttiva, di verificare le clausole inserite nei tuoi contratti commerciali, con particolare attenzione a quelle relative alla fase della sua esecuzione, del foro competente e della legge applicabile.

Nel caso in cui sia tu il soggetto obbligato alla prestazione ti suggeriamo di inviare una tempestiva comunicazione ufficiale alla controparte appellandoti alle specifiche normative sopra richiamate.

Hai bisogno di ulteriori chiarimenti? Ti serve assistenza legale?


    Ho letto e accetto l’informativa relativa al Trattamento dei Dati Personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 artt. 13 e 14*

    Vi autorizzo a contattarmi e inviarmi email di carattere informativo e/o promozionale che potrebbero interessarmi

    * Campi richiesti

    Ecco la guida "Stop ai crediti insoluti. Guida pratica per le aziende"
    Ecco la guida "Stop ai crediti insoluti. Guida pratica per le aziende"